Rechnungsruf nach Art. 155 HRegV Pozzi Sesto e Rosa fu EmilioRubrik: Bekanntmachungen nach Handelsregisterverordnung
Unterrubrik: Rechnungsruf nach Art. 155 HRegV
Pozzi Sesto e Rosa fu Emilio
6678 Giumaglio
AusgangslageEnte giuridico senza attività commerciale e senza attivi
Verfügungnell’ambito della procedura d’iscrizione d’ufficio ai sensi dell’art. 934 del Codice delle obbligazioni (CO) avviata nei confronti di:
Pozzi Sesto e Rosa fu Emilio, Maggia (CHE-111.745.317),
ritenuto che
I. secondo l’art. 934 cpv. 1 CO Se un ente giuridico non esercita più alcuna attività e non ha più attivi realizzabili, l’ufficio del registro di commercio lo cancella d’ufficio dal registro di commercio. A tal fine l’ufficio del registro di commercio intima all’ente giuridico di comunicargli un eventuale interesse al mantenimento dell’iscrizione. Se questa diffida rimane infruttuosa, mediante tre pubblicazioni successive nel Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) intima agli altri interessati di comunicargli un tale interesse. Se anche questa diffida rimane infruttuosa, cancella l’ente giuridico (art. 934 cpv. 2 CO). Se altri interessati fanno valere un interesse al mantenimento dell’iscrizione, l’ufficio del registro di commercio trasmette il caso al giudice per decisione (art. 934 cpv. 3 CO). Secondo l’art. 152 cpv. 1 dell’Ordinanza sul registro di commercio (ORC) nei casi di cui agli artt. 934 cpv. 2, 934a cpv. 2, 938 cpv. 1 e 939 cpv. 1 CO, l’ufficio del registro di commercio ingiunge all’ente giuridico di procedere alla notificazione necessaria o di comprovare che l’iscrizione, la modifica o la cancellazione non è necessaria. Impartisce all’ente giuridico un termine a tal fine. La diffida menziona le prescrizioni determinanti e le conseguenze giuridiche nel caso in cui non le sia dato seguito (art. 152 cpv. 2 ORC). L’art. 153 cpv. 1 ORC prevede che se l’ente giuridico non dà seguito alla diffida entro il termine previsto, l’ufficio del registro di commercio emana una decisione circa l’iscrizione, la modifica di fatti iscritti o la cancellazione (lett. a), il contenuto dell’iscrizione nel registro di commercio (lett. b), gli emolumenti (lett. c) e, se del caso, l’ammenda di cui all’articolo 940 CO (lett. d). Chi occasiona una decisione di un’autorità del registro di commercio o ne richiede una prestazione, deve pagare un emolumento (art. 941 cpv. 1 CO). Secondo la cifra 4 dell’allegato all’art. 3 cpv. 1 dell’Ordinanza sugli emolumenti in materia di registro di commercio (OEmol-RC), per la diffida a procedere a una notificazione è riscossa una tassa tra CHF 50.00 e 200.00. L’art. 4 cpv. 1 OEmol-RC prevede che gli esborsi sono parte costitutiva dell’emolumento e sono calcolati separatamente.
II. secondo quanto abbiamo potuto verificare l’ente giuridico in oggetto risulta privo di attività commerciale i soci sono deceduti senza che sia stato possibile reperire alcun certificato ereditario. Mediante lettera raccomandata del 09.02.2021, inviata al domicilio legale iscritto nel registro di commercio, lo scrivente ufficio ha assegnato all’ente giuridico un termine di 30 giorni per notificare un eventuale interesse al mantenimento dell’iscrizione. La busta della raccomandata è stata ritornata dalla Posta allo scrivente ufficio con l’indicazione “il destinatario è irreperibile all’indirizzo indicato”. La diffida è quindi stata pubblicata nel FUSC in data 04.03.2021 Detto termine è scaduto infruttuoso senza che sia stata presentata alcuna comunicazione circa l’interesse a mantenere l’iscrizione. Mediante pubblicazioni nel FUSC del 04.10.2021, 05.10.2021 e 06.10.2021 è stato intimato ai terzi interessati di comunicare un eventuale interesse al mantenimento
dell’iscrizione entro il termine di 30 giorni. Entro questo termine non è pervenuta alcuna comunicazione allo scrivente Ufficio. Di conseguenza l’ente giuridico in questione deve essere cancellato d’ufficio dal registro di commercio;
III. considerato il dispendio di tempo impiegato per la gestione della pratica in questione, per la diffida è riscosso un emolumento pari a CHF 200.00
sulla base dell’art. 153 cpv. 1 ORC decide:
1. L’ente giuridico Pozzi Sesto e Rosa fu Emilio, Maggia, è cancellato d’ufficio dal registro di commercio.
2. Ad avvenuta crescita in giudicato della presente decisione, nel registro di commercio verrà iscritto quanto segue:
Pozzi Sesto e Rosa fu Emilio, in Maggia, CHE-111.745.317, società in nome collettivo (Nr. FUSC 74 del 19.04.2004, p.48, Pubbl. 2218952). La società è cancellata d'ufficio conformemente all'art. 934 CO, in quanto priva di attività economica e di attivi realizzabili
3. L’emolumento per l’iscrizione della cancellazione ammonta a CHF 80.00. Per la diffida è riscosso un emolumento di CHF 200.00. Gli esborsi ammontano a CHF 6.00 per gli invii postali e a CHF 75.00 per le pubblicazioni nel FUSC.
4. Gli emolumenti relativi all’iscrizione e alla diffida, nonché gli esborsi, per un totale di CHF 361.00, sono posti a carico dell’ente giuridico.
5. Ritenuto come la società non sia reperibile al suo domicilio legale, la presente decisione è notificata mediante pubblicazione nel FUSC.
6. La presente decisione è impugnabile dinnanzi alla Seconda camera civile del Tribunale d’Appello, Via Pretorio 16, 6901 Lugano, entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della decisione (art. 942 cpv. 1 CO). Il ricorso deve essere motivato ed inoltrato in 3 esemplari.
Verfügende StelleUfficio del registro di commercio del Canton Ticino
Via A. Tognola 7
6710 Biasca
Frist: 30 Tag(e)
Ablauf der Frist: 02.03.2022
AnmeldestelleUfficio del registro di commercio del Canton Ticino
Via A. Tognola 7
6710 Biasca
SHAB: 21 vom 31.01.2022
Meldungsnummer: BH07-0000002767
Meldestelle: Repubblica e Cantone del Ticino, Registro di Commercio
Kantone: TI