Rechnungsruf nach Art. 155 HRegV Edilstampi di Giuseppe RosaRubrik: Bekanntmachungen nach Handelsregisterverordnung
Unterrubrik: Rechnungsruf nach Art. 155 HRegV
Edilstampi di Giuseppe Rosa
Via Campagna Dorna 20C
6852 Genestrerio
AusgangslageDecisione secondo l'art. 152 ORC
VerfügungL'Ufficio del Registro di Commercio del Cantone Ticino,
nell’ambito della procedura d’iscrizione d’ufficio ai sensi dell’art. 152 dell’Ordinanza sul registro di commercio (ORC) avviata nei confronti della ditta individuale:
Edilstampi di Giuseppe Rosa, Mendrisio (CHE-387.671.244),
ritenuto che
I. giusta l’art. 152 cpv. 1 ORC, l’ufficio del registro di commercio procede ad un’iscrizione d’ufficio se le persone obbligate alla notificazione non adempiono tale obbligo o se un’iscrizione non corrisponde o non corrisponde più alle circostanze di fatto o di diritto e le persone obbligate alla notificazione non richiedono la modifica o la cancellazione dell’iscrizione. Se esiste un obbligo di iscrizione, l’ufficio del registro di commercio emana una decisione circa l’obbligo di iscrizione, il contenuto dell’iscrizione e gli emolumenti (art. 152 cpv. 5 ORC). Qualora la legge obblighi gli interessati a una notificazione per l’iscrizione, l’ufficio del registro di commercio può infliggere ai contravventori un’ammenda da CHF 10.00 a CHF 500.00 (art. 943 cpv. 1 CO). L’importo dell’ammenda è stabilito tenendo in considerazione il grado di colpa e l’entità della violazione dell’obbligo. Per la diffida scritta a procedere a una notificazione è riscossa una tassa di CHF 100.00 (art. 9 cpv. 1 lett. h Ordinanza sulle tasse in materia di registro di commercio). Se ha luogo l’iscrizione d’ufficio, ai sensi dei combinati artt. 12 e 18 dell’Ordinanza sulle tasse in materia di registro di commercio, oltre alle tasse per l’iscrizione, è riscossa un’ulteriore tassa da CHF 50.00 a CHF 200.00;
II. A seguito di una segnalazione è risultato che la Edilstampi di Giuseppe Rosa, Mendrisio, ha cessato la sua attività. Con lettera raccomandata del 23 luglio 2018 lo scrivente ufficio ha diffidato la ditta a notificare entro 30 giorni la sua cancellazione dal registro di commercio ai sensi dell’art. 39 cpv. 1 ORC o a comprovare che la cancellazione non è necessaria. La busta raccomandata con la lettera di diffida è stata ritornata dalla Posta allo scrivente ufficio con la dicitura “il destinatario è irreperibile all’indirizzo indicato”. La diffida è quindi stata pubblicata nel FUSC in data 27 agosto 2018. Il termine di 30 giorni previsto all’art. 152 cpv. 2 ORC per procedere alla notificazione è scaduto infruttuoso senza che sia stata presentata una comunicazione. Ritenuto come la persona obbligata alla notificazione, durante tutta la procedura in oggetto, non si sia in alcun modo manifestata e abbia quindi dimostrato un totale disinteresse nei confronti dei suoi obblighi legali, si giustifica nel caso concreto di infliggerle un’ammenda pari a CHF 200.00;
decide:
1. La ditta individuale Edilstampi di Giuseppe Rosa, Mendrisio, è cancellata d’ufficio dal registro di commercio.
2. L’iscrizione nel registro di commercio avrà il seguente tenore:
La ditta è cancellata d’ufficio secondo l’art. 152 ORC.
3. Le spese per l’iscrizione ammontano a CHF 40.00 (artt. 1 a 8 Ordinanza sullle tasse in materia di registro di commercio).
4. Per la diffida scritta a procedere a una notificazione è riscossa una tassa base di CHF 100.00 (art. 9 cpv. 1 lett. h Ordinanza sulle tasse in materia di registro di commercio) oltre ad una tassa di CHF 150.00 per l’iscrizione della presente decisione (art. 12 Ordinanza sulle tasse in materia di registro di commercio).
5. È inflitta un’ammenda di CHF 200.00 a carico di Giuseppe Rosa, Chivasso (IT).
6. Le tasse di iscrizione e di diffida e l’ammenda pari ad un totale di CHF 490.00 sono poste personalmente a carico di Giuseppe Rosa, Chivasso (IT).
7. Ritenuto come il titolare non sia domiciliato in Svizzera, la presente decisione è notificata mediante pubblicazione nel FUSC.
8. La presente decisione è impugnabile dinnanzi alla Seconda camera civile del Tribunale d’appello, Via Pretorio 16, 6901 Lugano, entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della decisione (art. 165 ORC). Il ricorso deve essere motivato ed inoltrato in 3 esemplari.
Verfügende StelleUfficio del Registro di Commercio del Cantone Ticino
Via Tognola 7
6710 Biasca
In base all'articolo 165 ORC è possibile presentare ricorso a questa decisione entro i termini stabiliti. Nel ricorso devono essere riportati la richiesta e la motivazione. La decisione impugnata va allegata o indicata con precisione. Vanno inoltre allegati o presentati i mezzi di prova.
Frist: 30 Tag(e)
Ablauf der Frist: 20.11.2018
AnmeldestelleRepubblica e Cantone del Ticino, Registro di Commercio Via A. Tognola 7 6710 Biasca
SHAB: 203 vom 19.10.2018
Meldungsnummer: BH07-0000000181
Meldestelle: Repubblica e Cantone del Ticino, Registro di Commercio
Kantone: TI